Il libero Comune di Montenovo ha sempre onorato il patrono San Giovanni Battista in ogni tempo, fino ad emanare apposite leggi in proposito. E quali leggi municipali avevano emanato i nostri antenati per celebrare la festa patronale di San Giovanni Battista ce lo indica lo “Statutorum Ecclesiasticae Terrae Montis Novi” del 1588. Il testo è in latino, come in latino erano tutti gli atti pubblici di quell’epoca. Così forniamo prima il testo originale latino e poi la traduzione in italiano, ma intanto avvertendo che il modo di scrivere allora era un po’ diverso dal nostro. Intatti al posto della “s” si usava una lettera molto simile alla “f”, venivano invertite le due lettere “u” e “v” scambiate per “v” ed “u”, si conservava la lettera “j” equivalente a una doppia “ii”, la congiunzione “et” equivalente all’italiano “e” veniva spesso sostituito dal logogramma “&” e il modo di accentare le parole era diverso dal nostro. Ecco il testo della legge municipale. “MVNICIPALIVM LEGVM AC STATVTORVM ECCLESIASTICAE TERRAE MONTIS NOVI LIBER PRIMVS. OFFICIORVM. De pallio offerendo Ecclesiae Sancti Ioannis Baptiftae. Rub. I. STATVIMVS, & ordinamus ad honorem Omnipotentis Dei,& Sancti Ioannis Baptiftae Protectoris, & Defensoris Terrae Montis Noui, quòd omni anno in eius feftiuitate ematur vnus cereus cerae ponderis sex librarum per Maffarium Communis dictae Terrae de bonis, & hauere Communis, & duae librae candelarum de cera, quas Confiliarij vnà cum officialibus dictae Terrae reuerenter portent in manibus, & cereus, & candelae, eidem Ecclefiae Sancti Ioannis Baptiftae offerantur reuerenter, qui cereus penes Rectorem dictae Ecclefiae deponatur, & ipfum conferuet prò vtilitate dictae Ecclefiae, & accendatur in ea, quando officium celebratur. Portetur etiam cum dicto cereo palliuma de firico dicti Communis,& fimili modo offeratur eidem Ecclefiae in dicto festo. Ad quam Ecclefiam, tunc cum praedictis oblationibus ire debeant officiales, & Confiliarij Concilij generalis dictae Terrae poena duorum folidorum pro quolibet
Confiliario, qui contrafecerit. Et elapfo dicto fefto, Maffarius Communis dictum pallium reaccipere teneatur,& conferuare pro dicto Communi,& dare Rectori dictae Ecclefiae pro oblatione dicti pallij folidos viginti. Item ad cuftodiendum dictum feftum in die ipfius feftiuitatis,fint,& effe debeant duo conteftabiles cum centum peditibus,& pluribus, vel paucioribus arbitrio Magnificorum Dominorum Priorum bene armis munitis, & eligantur per Dominos Priores dictae Terrae pro rempore exiftentes, quibus conteftabilibus omnes in dicto fefto debeant obedire poena viginti folidorum pro quolibet,qui contrafecerit, qui etiam teneantur, & debeant dictum feftum ita fideliter,& folicitè cuftodire, quòd rixa aliqua ibi minimè oriatur, quod fi contigerit fortè,quod abfit, eodem die ibi, vel etiam alibi in dicta Terra, vel eius territorio aliquam rixam fieri, praedicti cuftodes tales rixantes capere teneantur,& in fortiam Communis praedicti punièdos per ipfum Commune iuridice fecundum qualitatem delicti ducere feftinanter. Si verò aliquis dictorum famulorum peditum ad hoc electorum ire contemneret, foluat pro poena in cippo Communis ftatim de facto decem folidos denariorum,& plures arbitrio Rectoris dictae Terrae, & habeant conteftabiles florenos tres à Communi. De cereo offerendo caeteris EccIefiis. Rub. II. JTEM ftatuimus, & ordinamus, quòd ad honorem, & reuerentiam Omnipotentis Dei, & beatae Mariae femper Virginis omni anno in fefto Annunciationis Virginis Mariae ematur vnus cereus fex librarum cum duabus libris candelarum de cera per Maffarium Communis, & officiales Priores, & Concilium generale dictae Terrae euntes infimul ad Ecclefiam Sanctae Mariae de platea praedictum cereum, & candelas dum offcium celebratur , eidem Ecclefiae offerant reuerenter. Simili modo Ecclefiae Sancti Francifci in fefto ipfius de menfe Octobris ematur vnus cereus quatuor librarum”. Ed ecco ora la traduzione in italiano: “LEGGI MUNICIPALI E STATUALI DELL’ECCLESTASTICO COMUNE DI MONTE NOVO. LIBRO PRIMO. DEGLI UFFICI. Sull’offerta del pallio alla Chiesa di San Giovanni Battista. Rubrica prima. Statuiamo e ordiniamo, ad onore di Dio Onnipotente e di San Giovanni Battista Protettore e Difensore del Comune di Montenovo, che ogni anno nella sua festività venga acquistato un cero di cera del peso di sei libbre (n.d.r. circa due chilogrammi) dai Massari (n.d.r. equivalente agli Assessori) del Comune di detto territorio con i beni e gli averi del Comune, oltre a due libbre (circa 800 grammi) di candele di cera che i Consiglieri, insieme ai dipendenti comunali, portino riverentemente in mano, sia il cero che le candele, alla stessa chiesa di San Giovanni Battista cui vengano offerte riverentemente e che il cero, a cura del Rettore della detta chiesa, venga deposto e conservato dal medesimo ad utilità della detta chiesa e venga acceso in essa, quando vi si celebra l’ufficio. Vi portino anche, insieme al detto cero, anche il pallio (n.d.r. il gonfalone) di seta del detto Comune che venga similmente offerto alla stessa chiesa in detta festa. Alla quale chiesa, insieme alla predette offerte devono recarsi gli ufficiali e i consiglieri del Consiglio generale di detto Comune sotto la pena di due solidi (n.d.r. detto anche “soldo” che era una moneta d’oro di 4,5 grammi pari a 12 denari e quindi 2 “solidi” corrisponderebbero ad un attuale potere d’acquisto di circa 200,00 euro e quindi un bel gettone di presenza, anzi, di assenza) per ciascun consigliere che contravverrà. E passata la detta festa, il sindaco del Comune è tenuto a riprendere il detto “pallio” (n.d.r il gonfalone) da conservare poi nel detto Comune e dare al Rettore della chiesa per oblazione del gonfalone venti solidi (n.d.r. pari a circa 2.000 euro di oggi). Allo stesso modo, al fine di mantenere l’ordine nel giorno della detta festa, vengano nominati e siano presenti due contestabili (n.d.r. corrispondenti a “marescialli militari”) con cento fanti bene armati, in numero di più o di meno ad arbitrio dei Magnifici Signori Priori (n.d.r. assessori effettivi) pro tempore, ai quali due contestabili (n.d.r. corrispondenti a “marescialli militari”) tutti debbano obbedire durante la detta festa sotto pena di 20 solidi (n.d.r. pari a circa 2.000 euro di oggi) per ciascuno che vi contravverrà, i quali siano anche tenuti e debbano andare fedelmente a detta festa e custodirla sollecitamente affinchè non vi nasca la minima rissa, e che, se ciò dovesse per caso accadere lo stesso giorno sia lì, oppure altrove nel detto Comune o suo territorio che si verificasse qualche rissa, i predetti custodi siano tenuti a catturare con la forza tali rissosi e conducano sollecitamente i colpevoli in Comune affinché siano puniti giuridicamente nello stesso Comune secondo la qualità dei delitti commessi. Se invece alcuni dei detti militari a ciò eletti, si rifiutino di fare il loro dovere, paghino per pena immediata per il fatto stesso nel ceppo (n.d.r. alla tesoreria) del Comune dieci solidi di denaro (n.d.r. equivalenti a circa 1.000 euro), o più ad arbitrio del Rettore di detto Comune e abbiano i contestabili (n.d.r. marescialli militari) tre fiorini (n.d.r. del valore di circa 240,00 euro in apprezzatissima e garantita moneta fiorentina d’oro che, nel rovescio, presentava lo stesso patrono della città di Firenze San Giovanni in piedi e l'effigie del Battista era in un certo senso garante dell'autenticità e del valore della moneta, da cui derivò il modo di dire, ancora oggi popolare, di "San Giovanni 'un vuole inganni") dal Comune. Queste le elaboratissime statuizioni comunali di mezzo millennio fa.
dal Centro di Cultura Popolare |