Marche: Liberalizzazione degli orari delle attività commerciali |
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Martedì 28 Febbraio 2012 17:08 |
La Giunta regionale ha emanato una circolare interpretativa delle nuove disposizioni nazionali in materia di liberalizzazione degli orari e delle aperture domenicali e festive degli esercizi commerciali. “Lo scopo – sottolinea l’assessore al Commercio, Antonio Canzian - è quello di fornire ai soggetti pubblici e privati interessati i chiarimenti necessari per assicurare la
tempestiva, corretta e uniforme applicazione delle novità introdotte dal legislatore nazionale”. Dal 1° gennaio 2012, infatti, gli esercizi commerciali e quelli di somministrazione di alimenti e bevande possono svolgere la propria attività senza alcun vincolo di orario e senza obbligo di chiusura domenicale e festiva. “La norma statale è stata emanata nell’ambito delle disposizioni sulla tutela della concorrenza – spiega Canzian – Pertanto ricade in una materia di esclusiva competenza statale e di immediata applicazione, in quanto le Regioni hanno competenza sulla disciplina del commercio e non su quella attinente la concorrenza. La Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome ha, tuttavia, avviato un confronto con il Governo per ripristinare una spazio legislativo esclusivo delle Regioni in materia di commercio. Le Marche hanno anche avviato un tavolo di confronto con le parti sociali interessate (sindacati, associazioni di categoria e dei consumatori e con l’Anci) per giungere, attraverso la concertazione, a una autoregolamentazione in tema di aperture domenicali e festive che sia condivisa e omogenea su tutto il territorio regionale. Confidiamo nel conseguimento di risultati positivi e la circolare che abbiamo emanato vuole aiutare a trovare un punto di equilibrio condiviso”. L’atto di indirizzo interpretativo della Regione chiarisce che la norma statale si applica dal 1° gennaio 2012, anche nel caso in cui le Regioni e i Comuni non abbiano provveduto ad adeguare le proprie norme in materia di orari e di chiusura domenicale e festiva, in quanto prevale la normativa statale in materia di tutela della concorrenza. Non può essere, quindi, applicato il termine di adeguamento di 90 giorni previsto per il recepimento delle normative nazionali ed europee. Inoltre i Comuni – proprio per la prevalenza della normativa statale – non devono assumere nessun provvedimento per rendere operativa la liberalizzazione introdotta. Essi però, per motivi di pubblica sicurezza, possono limitare le aperture notturne o stabilire determinati orari di chiusura, allo scopo di garantire la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini (salute, salvaguardia del patrimonio ambientale e culturale, viabilità, mobilità, vivibilità del territorio). |