Marche: Linee guida per la gestione dei corsi d’acqua |
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Lunedì 10 Marzo 2014 15:11 |
Via libera a maggioranza, da parte della quarta Commissione Ambiente, presieduta da Enzo Giancarli (unico contrario il consigliere di Sel, Massimo Binci), all’atto amministrativo che rende pienamente operativa la legge regionale n.31 in materia di gestione dei corsi d’acqua. Il provvedimento è stato concertato con le Province. Attraverso l’atto che contiene le “Linee
guida per l’elaborazione dei progetti generali di gestione (PGG) dei corsi d’acqua” si specificano le competenze e le modalità di elaborazione dei progetti e di azione sui corsi d’acqua in territorio marchigiano. I progetti sono predisposti ed approvati dalle Province previa acquisizione del parere vincolante della Regione Marche e verifica di assoggettabilità a VAS (Valutazione ambientale strategica). Tale verifica è di competenza della stessa Provincia. Nei casi in cui i PGG interessino il territorio di più Province, essi sono elaborati valutati ed approvati d’intesa tra le Province interessate. Tramite il procedimento di VAS verrà anche stabilito se gli eventuali interventi sui corsi d’acqua debbano essere sottoposti a VIA (Valutazione impatto ambientale) dove l’autorità competente è la Regione. Qualora i progetti di manutenzione idraulica abbiano un dettaglio complessivo e definitivo sono sottoposti direttamente a VIA, senza la previa verifica di assoggettabilità a VAS. I singoli progetti attuativi dei PGG sono predisposti dagli Enti competenti per il tratto interessato che ne attestano la conformità rispetto allo stesso progetto generale. Infine, sempre ai fini della salvaguardia e conformità ambientale, qualora i PGG non siano assoggettabili a VIA, rimane ferma la necessità di acquisire l’autorizzazione paesaggistica. Per l’approvazione dei primi PGG è fissato un termine di 24 mesi decorrenti dall’entrata in vigore delle linee guida in questione. Nelle more, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d’acqua continuano ad essere realizzati dai soggetti competenti; in particolare laddove si prevede che i progetti siano finanziati anche con le risorse derivanti dalla valorizzazione del materiale litoide e della massa legnosa residuale provenienti dalla manutenzione, si applica quanto previsto dalla legge 48/13, cioè attraverso l’autorizzazione delle Province ai progetti. (l.b.) |