Milano: Corte dei Conti contesta un danno erariale all’ex sindaco PD Giuliano Pisapia |
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Martedì 20 Luglio 2021 17:24 |
Le indagini, svolte con la collaborazione del Nucleo di Polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Milano e avvalorate dagli esiti di una consulenza di parte richiesta dalla Procura ai funzionari del Nucleo di Supporto all’Autorità Giudiziaria della Banca d’Italia, hanno consentito di individuare un danno erariale da 70 milioni di euro, causato dalla gestione di contratti derivati (“swap”) “manifestamente diseconomici” per la Città metropolitana di Milano. E la Procura della Corte dei Conti per la
Lombardia ha notificato un invito a dedurre a 64 tra ex amministratori e dirigenti della Città metropolitana, tra cui l’ex sindaco PD Giuliano Pisapia. Ci sarebbero i presupposti per contestare loro una responsabilità risarcitoria amministrativo-contabile del danno causato all’ex Provincia di Milano. La Procura ha ravvisato nella condotta tenuta dagli istituti di credito “un doloso occultamento delle reali condizioni finanziarie sottese alle operazioni in derivati” agevolato da “inescusabili e concomitanti condotte, anche omissive, improntate a grave imperizia, imprudenza e negligenza degli organi decisionali e dei vertici burocratici dell’ente, per aver stipulato e mantenuto in vigore contratti derivati in assenza di congrue valutazioni circa il rischio e l’effettiva convenienza economica delle operazioni”. Il danno erariale di oltre 70 milioni di euro è pari al valore delle commissioni e dei costi impliciti occultati dalle banche e dei flussi differenziali negativi corrisposti in virtù dei contratti di swap, oltre alle somme che la Città Metropolitana di Milano ha dovuto versare in esecuzione della sentenza della High Court of Justice di Londra per contumacia e soccombenza nel giudizio avviato da una delle banche intermediarie. Pisapia è chiamato in causa perché “disattendendo sia il parere fornito dall’Avvocatura che dai legali incaricati” ha deciso di “ignorare il claim notificatigli sia da Merrill Lynch che da Dexia e di non costituirsi nel giudizio poi effettivamente azionato da quest’ultima dinanzi alla Corte inglese, cagionando all’ente un grave pregiudizio sia in termine di costi processuali che di preclusione per la successiva azione di annullamento dell’Order”. |