Italia: Informazioni sui dati genetici, cosa dice il garante della Privacy |
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Giovedì 21 Luglio 2011 08:47 |
I dati genetici possono essere trattati per specifiche finalità e solo da persone che, per ruolo e professione, siano state previamente autorizzate, considerata la necessità di assicurare a tali informazioni un elevato livello di tutela. A questo fine il Garante ha emanato un provvedimento che dispone criteri e modalità per il trattamento dei dati genetici. Il provvedimento – pubblicato sulla gazzetta ufficiale dell’11 luglio - fa parte di un pacchetto di autorizzazioni rilasciate dal Garante riguardanti settori in cui è necessario tutelare diritti e libertà fondamentali della persona. Il Garante, autorizza ai sensi degli articoli 26, 40, 41 e 90 del Codice in materia di protezione dei
dati personali, il trattamento dei dati genetici da parte dei soggetti indicati, secondo precise prescrizioni. Prima di iniziare o proseguire il trattamento i sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati per ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le stesse finalità possono essere realizzate con dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità. Per dato genetico si intende il risultato di test genetici o ogni altra informazione che, indipendentemente dalla tipologia, identifica le caratteristiche genotipiche di un individuo trasmissibili nell'ambito di un gruppo di persone legate da vincoli di parentela. |