Ostra Vetere: Tòcca sèmpre arcordàjelo prìma |
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Venerdì 30 Dicembre 2016 23:41 |
“Udìte, udìte. Lo egrègio messère s’è svejàdo”. Pare la parodia di una celebre scena del “Marchese del Grillo” con Alberto Sordi, ma è sempre attuale. Dopo che lo scorso Mercoledì 28 Dicembre 2016 avevamo dovuto pubblicare il nostro comunicato dal titolo “Ostra Vetere: Sparare razzi si può, almeno sulla Raggi” (http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/36029-ostra-vetere-sparare-razzi-si-puo-almeno-sulla-raggi) con il quale pubblicavamo
due stralci dell’ordinanza del sindaco emanata lo scorso anno con il n. 14 del 18.12.2015 con cui “ORDINA Il divieto assoluto, in tutte le aree pubbliche nonché in quelle private se ciò produca conseguenze di qualsiasi genere o natura che si ripercuotano sugli spazi pubblici, nei giorni 31 dicembre 2015 e 1 gennaio 2016, di accendere, lanciare e sparare materiali pirotecnici e similari”, per informare che quest’anno 2016 niente di simile era stato ancora emanato, e allora qualcosa si è mosso. Due giorni dopo, il 30 dicembre 2016, sul sito ufficiale del Comune è stato pubblicato un “invito”. Appena in tempo. E che cosa dice questo “avviso” (non una “ordinanza”, badate bene, come era stata emanato lo scorso anno)? Dice che per i “FESTEGGIAMENTI PER IL CAPODANNO - Art. 32 Regolamento Polizia Urbana: Divieto all'utilizzo di prodotti pirotecnici. Pubblicata il 30/12/2016. Si rinnova, alla cittadinanza, l'invito al rispetto dell'art. 32 del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Ostra Vetere, intitolato "Utilizzo di prodotti pirotecnici", che vieta tassativamente di far esplodere materiali pirotecnici e similari: - nelle aree pubbliche, nonchè in quelle private, se ciò produca conseguenze di qualsiasi genere o natura che si ripercuotano sugli spazi pubblici; - in tutti i luoghi, coperti o scoperti, pubblici o privati, in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, di qualsiasi tipo; - all'intero di asili, scuole, ospedali, case di cura, comunità varie, uffici pubblici e ricoveri di animali, nonchè entro un raggio di 200 metri da tali strutture. Sono esclusi dal divieto, di cui all'articolo sopra menzionato, gli spettacoli pirotecnici realizzati dalle ditte specificatamente autorizzate a norma dell'art. 57 del Testo Unico delle Leggi in materia di pubblica sicurezza, R.D. 18 giugno 1931, n. 773”. Cioè, si “vieta tassativamente di far esplodere materiali pirotecnici e similari: - nelle aree pubbliche, nonchè in quelle private, se ciò produca conseguenze di qualsiasi genere o natura”. Tradotto dal politiche suona pressappoco così: “E’ vietato sparare razzi se provocano conseguenze”. Capito? Se fanno danni, allora non si possono sparare. Se invece i danni non li fanno allora sparare si può. Scusate tanto, eh. Significa che si vede solo dopo: se non hanno fatto danni allora è andata bene, se invece hanno fatto danni allora era vietato già da prima. Cioè, come si diceva una volta: “se mio nonno non era morto ancora campava”. Grazie tante, eh. E pensare che per far emanare simile esilarante pensata, tòcca sèmpre arcordàjelo prìma.
da montenovonostro |